LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE 
                              Sezione 2 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
    Del Carlo Alberto, Presidente 
    Rados Bruno, Relatore 
    Costa Giuseppe, Giudice 
    Ha emesso la seguente Ordinanza 
    sul ricorso n. 1124/15 
    depositato il 23 giugno 2015 
    avverso  Cartella  di   pagamento   n.   04120150002697040   Tas.
Automobili 2012 
    contro: Regione Toscana 
    avverso  Cartella  di   pagamento   n.   04120150002697040   Tas.
Automobili 2012 
    contro: Agente di Riscossione Firenze Equitalia Centro S.p.a. 
    Proposto dal ricorrente: 
        Gonnelli Sandra, via Dianella n. 2/C 50059 Vinci (FI). 
    Difeso da: 
        Cremona avv. Diego, via Tornabuoni n. 10, 50100 Firenze. 
 
          La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze 
 
 
                             Sezione II 
 
 
                         composta come sopra 
 
        rilevato che con ricorso presentato contro la Regione Toscana
ed Equitalia Centro S.p.a.  Sandra  Gonnelli,  chiede  l'annullamento
della  cartella  esattoriale  n.  04120150002697040  concernente   il
credito della Regione Toscana per mancato pagamento dell'importo di €
340,71 oltre interessi e spese a titolo di tassa automobilistica  per
l'annualita'  2012  in  ordine  al  veicolo  targato  BP284KJ,  dalla
ricorrente acquistato con scrittura  privata  del  26  marzo  2007  e
risultato  essere  gravato,  al  momento  dell'acquisto,   da   fermo
amministrativo iscritto da «Cerit S.p.a.» in data 1-13.2.2007; 
        che  essendo   detto   veicolo   rimasto   inutilizzabile   e
inutilizzato, la ricorrente sostiene di non  dover  pagare  la  tassa
automobilistica per lo stesso in forza dell'art. 5 del  decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28  febbraio  1983,  n.
53) secondo cui «la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo
per forza maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la  indisponibilita'
conseguente  a  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  o   della
pubblica  amministrazione,  annotate  nei   registri   indicati   nel
trentaduesimo comma, fanno venir meno  l'obbligo  del  pagamento  del
tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui  e'  stata
effettuata l'annotazione»; 
        che - prosegue parte ricorrente - l'art. 8-quater,  comma  4,
della legge della Regione Toscana n. 49/2003 («Norme  in  materia  di
tasse automobilistiche regionali», cosi' come modificata dalla  legge
della  Regione  Toscana  n.  35/12),  il  quale  stabilisce  che  «la
trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla
procedura di riscossione coattiva di crediti di natura  pubblicistica
non  esplica  effetti  ai  fini  della  interruzione  e   sospensione
dell'obbligo tributario» viola la competenza esclusiva dello Stato in
materia di tributi  erariali,  per  cui  la  norma  in  questione  e'
costituzionalmente illegittima, con conseguente illegittimita'  della
pretesa tributaria che sulla stessa si fonda; 
        che, da un lato, la Regione resistente argomenta che il fermo
amministrativo viene disposto quale sanzione accessoria a seguito  di
un mancato pagamento, per cui risulterebbe  «illogico»  concedere  un
beneficio, quale l'esenzione del pagamento della tassa auto, a fronte
di  una  sanzione  accessoria  applicata  a  seguito  di  un  mancato
pagamento, non potendosi far ricadere su di essa,  e  di  conseguenza
sulla collettivita', gli effetti negativi del comportamento di alcuni
soggetti  che  non  effettuano  i  pagamenti  dovuti  alle   scadenze
stabilite per legge, che' altrimenti si concederebbe un inammissibile
«beneficio» a tutti coloro che non  sono  in  regola  coni  pagamenti
dovuti; 
        che d'altro canto parte ricorrente sottolinea che la  propria
tesi (argomentata col richiamo al diritto  di  proprieta'  articolato
nella  duplice  facolta'  sia  di  disporre  del  bene,  alienandolo,
concedendolo in usufrutto, ecc., sia  di  goderne,  per  cui  con  la
sottoposizione di un veicolo  al  fermo  amministrativo  proprietario
conserva si' la facolta' di 'disporre' del bene ma non  anche  quella
di 'godere' del bene  stesso)  trova  un  autorevole  sostegno  nella
legislazione statale e nella correlata  sentenza  n.  288/2012  della
Corte  Costituzionale,   ancorche'   emessa   sotto   altro   profilo
(violazione della competenza esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
tributi erariali: art. 117 Cost.) e nei confronti  di  analoga  norma
della Regione Marche; 
        che nella sentenza citata il giudice  delle  leggi,  premesso
che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza  pubblica),  ha  demandato  alle
Regioni «la riscossione, l'accertamento,  il  recupero,  i  rimborsi,
l'applicazione  delle  sanzioni  ed  il  contenzioso   amministrativo
relativo» alla tassa 'automobilistica' e lo stesso art.  17  cit.  ha
determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli
a motore stabilendo, ai fini dell'applicazione di tale  disposizione,
che le nuove tariffe delle tasse in questione sono  determinate  «con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti e della navigazioni [...] per tutte  le  regioni,  comprese
quelle a statuto  speciale,  in  uguale  misura»,  e  confermando,  a
decorrere  dall'anno  1999,  il  potere  -  attribuito  alle  Regioni
dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992
- di determinare con propria legge gli importi della  tassa  per  gli
anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento
degli stessi importi  vigenti  nell'anno  precedente,  scrive  che  -
«...la Regione, con riferimento alla tassa  automobilistica  che,  in
tale contesto, si qualifica come tributo  proprio  derivato:  a)  non
puo' modificarne il presupposto ed i  soggetti  d'imposta  (attivi  e
passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo  fissato
dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo cit. (tra il  90  ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi, non puo' escludere esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni  gia'
previste dalla legge statale. 
    L'art.  8  del  decreto  legislativo  6  maggio   2011,   n.   68
(disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   che   costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto,  al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in
tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013), al  comma
2 precisa «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti
dalla  legislazione  statale,  le  regioni  disciplinano   la   tassa
automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che  alle
Regioni a statuto  ordinario  spettano  gli  altri  tributi  ad  esse
riconosciuti dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  stesso,  aggiungendo  che  i  predetti  tributi
costituiscono tributi propri derivati. 
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce  alla
conclusione che la tassa in questione non  ha  acquisito,  nel  nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si i ferisce, infatti, non gia' la
natura di tributi proprio della tassa automobilistica regionale... ma
solo la volonta' del legislatore statale  di  riservare  ad  essa  un
regime diverso rispetto a quello  stabilito  per  gli  altri  tributi
derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che  questo
comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato
dall'inciso  «fermi  restando  i  limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale. 
    Cio' posto, l'evoluzione della natura della tassa automobilistica
- che aveva,  originariamente,  quale  presupposto  la  «circolazione
sulle strade ed aree  pubbliche  degli  autoveicoli  e  dei  relativi
rimorchi» (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  39
del 1953), e che e' successivamente divenuta, per effetto dell'art. 5
del decreto legge n. 953 del 1982, tassa sulla proprieta' del veicolo
- non  incide  sugli  esiti  della  presente  questione,  poiche'  la
individuazione  delle  eventuali  ricadute  di  tale  mutata   natura
sull'ambito di operativita' della norma interposta, non e' operazione
che  possa  ritenersi  affidata  al  legislatore  regionale,  atteso,
appunto, il permanere in capo allo Stato della competenza legislativa
nella materia de qua. Ne consegue che «... la norma censurata [l'art.
10 della legge Regione Marche  n.  28  del  2011],  nel  disporre  la
esclusione dall'obbligo del  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale in caso di  fermo  amministrativo  o  giudiziario  di  beni
mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello stato  in
materia di tributi erariali....»; 
        ritenuto pertanto che, nell'impossibilita' di questo  giudice
di effettuare  un'interpretazione  adeguatrice  e  costituzionalmente
orientata della disposizione conte,stata (art. 8-quater comma 4  L.R.
Toscana), la questione di  costituzionalita'  sollevata  al  riguardo
dalla ricorrente si prospetta sia rilevante ai fini del decidere sia,
per le ragioni sopra esposte, non manifestamente infondata;